La marcatura CE indica la conformità di un prodotto agli obblighi comunitari che incombono sul fabbricante, e che il prodotto in questione è conforme alle disposizioni comunitarie relative alla sua apposizione.
Si tratta essenzialmente di requisiti tecnici e di sicurezza applicabili ai prodotti da costruzione installati in modo permanente. Il marchio CE non è quindi un certificato di qualità. Con il marchio CE, il produttore garantisce semplicemente la conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate e la conformità allo standard europeo associato al prodotto in questione.
Gli Stati membri non possono limitare la commercializzazione e la messa in servizio dei prodotti recanti il marchio CE, salvo in casi comprovati di non conformità del prodotto in questione.
Per quanto riguarda gli ancoraggi e gli elementi di fissaggio, il marchio CE è associato al Regolamento sui prodotti da costruzione (CPR 305/2011/UE). Questo regolamento stabilisce che il marchio CE è obbligatorio per i prodotti coperti da una norma europea armonizzata. D’altra parte, quando non esiste una norma europea armonizzata ma il prodotto è coperto da una Valutazione Tecnica Europea (ETA) in base a un Documento di Valutazione Europeo (EAD), il produttore deve apporre comunque il marchio CE. Tuttavia, occorre sottolineare che la Valutazione Tecnica Europea (ETA) è a carattere VOLONTARIO.
Evidenziamo alcune definizioni rilevanti incluse nel CPR:
- Norma europea armonizzata: norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell’allegato I della Direttiva 98/34/CE.
- Documento per la valutazione europea (EAD in inglese): documento adottato dall’organizzazione dei TAB (Technical Assessment Body) ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee.
- Valutazione Tecnica Europea (ETA): valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione in termini di caratteristiche essenziali, in conformità al relativo documento per la valutazione europea.
- Produttore: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto da costruzione, o che fa progettare o fabbricare un prodotto da costruzione, e lo commercializza con il proprio nome o marchio.
- Distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica nella filiera, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette sul mercato un prodotto da costruzione.
Con l’apposizione del marchio CE, il produttore acquisisce importanti obblighi, tra cui si distinguono:
- Redigere una Dichiarazione di Prestazione (DoP) per ogni prodotto e assicurarsi che sia disponibile per l’utente finale (stampata insieme al prodotto o accessibile elettronicamente).
- Assumere la responsabilità della conformità delle prestazioni dichiarate nella dichiarazione di prestazioni.
- Includere il marchio CE sul prodotto da costruzione; è accettabile includerlo sull’imballaggio se, a causa delle dimensioni o delle caratteristiche del prodotto, il prodotto non supporta il marchio.
- Eseguire la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni in conformità con il sistema applicabile per ciascun prodotto.
Ultima revisione: FAQ36 rev0